Perchè sussiste l'obbligo ECM
L’obbligatorietà della formazione continua in medicina (ECM) e dell’aggiornamento professionale per tutti gli operatori sanitari è prevista dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., dal comma 357 dell'art. 2 della L. 244/2007 e dagli Accordi Stato-Regioni in materia (da ultimo si veda l’art. 21 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017), nonché dal D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, e dall’art. 7 del D.P.R. 137/2012 che al comma 1, in particolare, prevede che “la violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.
La partecipazione alle attività di Educazione Continua in Medicina, oltre che obbligo giuridico, costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in quanto presupposto per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale. Conseguentemente, il farmacista ha il dovere del costante aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute della collettività. Ai sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni con l'art. 1, comma 3, lett. l), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i., gli Ordini territoriali hanno il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti di tale obbligo formativo ECM.
L’articolo 11 del Codice deontologico del Farmacista recepisce tale obbligo e ne riconosce l’imprescindibile funzione per l’adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella governance sanitaria, nonché all’evoluzione della normativa professionale e della domanda di salute dei cittadini.
Ogni professionista sanitario ha diritto all’accesso alla formazione continua e a conoscere, in ogni momento, gli eventi erogati dai Provider (ossia dei soggetti accreditati presso l’Age.Na.S. o a livello regionale, che forniscono ai professionisti la formazione per l’acquisizione di crediti ECM), nonché i crediti maturati con la partecipazione agli stessi (sempre consultabili nel portale internet del Co.Ge.A.P.S.).
La Federazione, che è Provider nazionale ECM, accreditato presso l'Age.Na.S. con Id. n. 3836, ogni anno rende disponibili, su un’apposita piattaforma informatica FAD, corsi ECM coerenti col Dossier formativo di gruppo della Federazione e gratuiti per tutti gli iscritti (ulteriori info sull'offerta formativa federale nella pagina internet Offerta ECM FOFI/Fondazione Cannavò su WWW.FADFOFI.COM - Progetto Farmacia dei servizi e Altri Corsi ECM).
Negli ultimi anni, inoltre, la FOFI ha presentato alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) specifiche proposte volte a prevedere nell'aggiornamento professionale modalità di incentivazione, quali, ad esempio, l’istituto dell’autoformazione nell'ambito della formazione individuale (con particolare riferimento all'individuazione di specifiche attività per la professione di farmacista deliberate dal Comitato Centrale), il bonus di crediti per la creazione e la partecipazione al già citato Dossier formativo individuale o di gruppo, gli strumenti di recupero del debito formativo dei trienni precedenti, la riduzione di crediti per l'attività prestata dai professionisti sanitari durante l'emergenza pandemica da Covid-19.
Si segnala che il triennio formativo 2023-2025 ha avuto ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023, mentre per coloro che non hanno acquisito crediti sufficienti è stata disposta una proroga al 31 dicembre p.v. per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020-2022 (nuova disposizione normativa nell'art. 4- della L. 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022, decreto “milleproroghe”). La CNFC con la delibera n. 2/2023 ha definito le modalità di regolarizzazione della relativa posizione formativa stabilendo che l'acquisizione dei crediti da imputare al precedente triennio 2020-2022 era consentita fino al 31 dicembre 2023, purché i corsi abbiano “data di fine evento” fissata al massimo per il 31.12.2023. Si precisa che era possibile utilizzare per il recupero dell'obbligo ECM anche i crediti conseguiti con l'Autoformazione, in particolare, attraverso una delle attività specifiche per la professione di farmacista individuate dal Comitato Centrale (cfr. circolari federali n. 14799 del 26.1.2024, n. 14718 del 21/11/2023 e n. 14691 del 2/11/2023). Invece, si evidenzia che lo spostamento dei crediti ECM nel portale del Co.Ge.A.P.S. è consentito fino al 31 dicembre 2025.
Si ricorda che recentemente la Commissione Nazionale Formazione Continua ha approvato il nuovo Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, che che recepisce tutte le delibere adottate alla data di pubblicazione (fine marzo 2024).
Si rimanda alle seguenti ulteriori pagine internet della presente Sezione ECM del sito per ogni utile approfondimento su singoli aspetti inerenti all'aggiornamento professionale del farmacista:
Ultimo aggiornamento: 28-05-2024