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Ordini provinciali - ruolo e funzioni

 

Gli Ordini territoriali dei Farmacisti (suddivisi per lo più su base provinciale o interprovinciale) sono enti pubblici non economici, che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

A tale scopo agli Ordini sono attribuiti, tra l'altro, i seguenti compiti e funzioni:

  • promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici indicati nel Codice deontologico del Farmacista (approvato dal Conisglio Nazionale della F.O.F.I.), esercitando ove necessario la funzione disciplinare, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
  • verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, dell'Albo dei Farmacisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
  • concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti all'Albo, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
  • rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle
    norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
  • nominano i propri rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  • interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera
    professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse.

 

Ultimo aggiornamento: 15-06-2021

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